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NORMATIVA EUROPEA PER L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

NORMATIVA EUROPEA:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVlDUALE (DPI)
Definizionedi DPI (art. 40D. Lvo n°626)
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
REQUISITI DEL DPI (art. 42D Lvo n°626)
1) I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475
2) I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore .
b) Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
c) Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
d) Poter essere adatti all'utilizzatore secondo le sue esigenze.
3) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.
CERTIFICAZIONE CE
Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell'allegato Il del decreto stesso.
E' prevista l'apposizione del marchio CE sul DPI.
I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.
CATEGORIE
(art. 4 D. Lvo 475)

1° Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità

2° DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie

3° DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesionì gravi o a carattere permanente
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
(art. 5,7,8,9, E 10 D.Lvo 475)

Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto
la propria responsabilità (nessun intervento di organismi di
controllo) Autocertificazione.

Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.

Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.


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